Imposte dirette
03 Maggio 2019
La circolare 10.04.2019, n. 9/E, tra gli altri chiarimenti, ha dedicato un paragrafo al riporto delle perdite nel regime dei forfettari. La legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. da 23 a 26) ha in sostanza equiparato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata a quelle in contabilità ordinaria, modificando l’art. 8 del Tuir.
Per entrambe le casistiche le perdite possono essere ripotate senza limiti di tempo, ma nel limite dell’80% del reddito imponibile per l’importo che trova capienza in esso. Eccezione fanno i primi 3 anni di attività, quando le perdite sono riportabili senza limiti, al 100%. Invece, le perdite realizzate nell’esercizio di arti e professioni non sono interessate dalla modifica della legge di Bilancio e si continuano ad applicare le precedenti regole. Possono essere utilizzate per compensare redditi dello stesso periodo d’imposta senza facoltà di riportare l’eccedenza negli esercizi successivi.
Viene quindi previsto un regime transitorio per la graduale introduzione delle novità:
– le perdite fiscali 2017 possono essere utilizzate in compensazione, per la parte non utilizzata nel 2018, nel limite del 40% del reddito 2018 e 2019 e del 60% di quello del 2020;
– le perdite fiscali 2018 possono essere utilizzate in compensazione nel limite del 40% del reddito 2019 e del 60% del reddito 2020;
– le perdite fiscali 2019 possono essere utilizzate in compensazione nel limite del 60% del reddito 2020.
Perciò, scendendo nello specifico regime dei forfettari, ossia dei soggetti che sono passati al regime dei forfettari nel 2019, possono configurarsi le seguenti casistiche:
– soggetto che fino al 2018 era in ordinaria: perdite utilizzabili per compensare esclusivamente reddito d’impresa nella misura dell’80% senza limiti di tempo;
– soggetto che fino al 2018 era in semplificata: perdite utilizzabili come sopra esposto (nel limite del 40% del reddito 2018 e 2019 e del 60% del reddito 2020);
– soggetto che fino al 2018 era professionista: le perdite non sono riportabili negli anni successivi;
– soggetto che fino al 2018 era minimo: le perdite si possono utilizzare nei periodi d’imposta successivi ma non oltre al 5° per l’intero ammontare che trova capienza, quindi senza il limite dell’80%.