Amministrazione e bilancio
02 Aprile 2021
Deve essere valutata e non data per scontata la reale convenienza delle deroghe offerte dai provvedimenti anti-Covid-19.
Il 17.03.2021 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento di ricerca “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto Agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto Liquidità”, redatto insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Nella prima parte del documento sono presentate le disposizioni dell’art. 60, cc. 7-bis-7-quinquies del Decreto Agosto che offrono alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche la possibilità di sospendere, per l’anno 2020, il processo di ammortamento. Così, le società hanno la facoltà di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato. Le società che si avvalgono della deroga hanno l’obbligo di destinare un importo corrispondente alla quota di ammortamento “sospesa” a una riserva indisponibile.
Lo studio, tenendo conto anche degli indirizzi contenuti nella bozza di documento interpretativo n. 9 dell’OIC, “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti“, affronta alcuni aspetti operativi e contabili e riporta alcune esemplificazioni sull’adozione della norma, analizzando anche le possibili modalità di formazione della riserva indisponibile. Gli amministratori dovranno valutare: 1) se applicare la sospensione su tutti i beni, materiali e immateriali, su alcune selezionate classi o solo su specifici beni; 2) la percentuale della quota di ammortamento; 3) la rideterminazione del piano di ammortamento con un suo allungamento o la rideterminazione delle quote di ammortamento a partire dal 2021; 4) la determinazione del fondo per imposte differite; 5) soprattutto, la convenienza economica, per il fatto che la sospensione degli ammortamenti non ha efficacia dal punto di vista del trattamento fiscale.
Nella seconda parte del documento è analizzata la disciplina della riduzione del capitale per perdite prevista dall’art. 6 del Decreto Liquidità. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020, l’articolo prevede la disapplicazione degli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 e 2482-ter C.C. e l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C. Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, è posticipato al 5° esercizio successivo; solo in occasione dell’approvazione del bilancio di questo esercizio, l’assemblea dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora la perdita non sia stata riassorbita entro il previsto limite. Anche le regole enunciate negli artt. 2447 e 2482-ter C.C., applicabili nei casi in cui, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, sono temporaneamente sospese. Gli obblighi di riduzione e contestuale reintegrazione del capitale, ovvero, in alternativa, di trasformazione della società, possono essere sospesi per i 5 esercizi successivi a quello in cui le perdite sono emerse.
Avvicinandosi il periodo di approvazione dei bilanci dell’esercizio 2020, il documento sottolinea come la normativa emergenziale non abbia sospeso gli obblighi informativi a carico degli organi di amministrazione e controllo. Quindi:
• ex art. 60, c. 7-quater, del Decreto Agosto, in caso di sospensione degli ammortamenti, la nota integrativa dovrà dar conto delle ragioni della deroga e fornire informazioni in merito all’iscrizione e all’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio;
• ai sensi degli artt. 2446 C.C. (per le SpA) e 2482-bis C.C. (per le Srl), in caso di perdite per oltre 1/3 del capitale sociale, all’assemblea dei soci, convocata senza indugio per gli opportuni provvedimenti, deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni dell’organo di controllo.