IVA

09 Novembre 2022

Il plafond è vincolato anche nelle triangolari comunitarie

La triangolare comunitaria semplificata funziona come la triangolare nazionale ai fini della scomposizione del plafond tra parte libera e vincolata. Lo conferma la risposta 540/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di triangolari nazionali all’esportazione (IT1-IT2-EUE) o intracomunitarie (IT1-IT2-UE) il promotore (IT2) esportatore abituale (soggetto con volume d’affari rettificato rappresentato per più del 10% da esportazioni, cessioni intracomunitarie ed assimilate) matura, com’è noto, una parte di plafond vincolata e (per il solo ricarico) una parte di plafond libero. Con la recente risposta 31.10.2022, n. 540, l’Agenzia delle Entrate (confermando quanto già sostenuto dalle Dogane nella circolare 8/D del 27.02.2003) ha precisato che tale scomposizione va effettuata anche nel caso di una triangolare comunitaria semplificata (SM1-IT2-SM3).

Il caso – L’istante ALFA (società estera con rappresentante fiscale in Italia), in qualità di promotore, acquista beni da fornitori di altro Stato membro (ad esempio, per € 10.000) e dispone affinché i beni vengano spediti direttamente (senza passare per l’Italia) al proprio cessionario BETA (società lussemburghese) identificato anche in Germania e ivi dotato di identificazione VIES. ALFA IT (previa designazione di BETA quale debitore d’imposta in DE) compie così una cessione triangolare comunitaria semplificata, realizzando un acquisto intra non imponibile ai sensi dell’art. 40, c. 2 (per € 10.000) e una cessione intracomunitaria non imponibile (ad esempio, per il corrispettivo di € 12.000) ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993. ALFA (promotore IT) chiede se su questa cessione (€ 12.000) maturi interamente un plafond “libero” (in considerazione del fatto che la triangolare comunitaria vede coinvolti soggetti di 3 diversi Stati membri ovvero che il proprio fornitore non è italiano) oppure in parte “vincolato” (€ 10.000) e in parte libero (€ 2.000), come previsto per la disciplina della triangolare nazionale (art. 58 D.L. 331/1993 e art. 8/a D.P.R. 633/1972, a seconda della destinazione) e per le cessioni tramite commissionario per la vendita.

La soluzione – L’Agenzia nega la tesi espansiva ritenendo “non sia ravvisabile nessun trattamento differenziato connesso allo Stato in cui i soggetti coinvolti sono stabilito o identificati ai fini Iva, ovverosia connesso alla circostanza che nella triangolare comunitaria, come quella oggetto dell’interpello, il soggetto promotore sia l’unico soggetto passivo identificato in Italia e, dunque, l’unico a poter fruire del plafond maturato per effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell’imposta”.

L’effetto – Il plafond vincolato (nel nostro esempio € 10.000) può essere utilizzato (previa ordinaria emissione della dichiarazione d’intento) solamente per l’acquisto di beni che siano esportati (o siano oggetto di cessione intra) nello stato originario (cioè senza che i beni subiscano trasformazioni, lavorazione, montaggio e simili), entro 6 mesi dalla consegna. Il contribuente (IT2) deve quindi essere in grado di sostenere e documentare tale situazione con l’effetto, quindi, che detta quota non potrà mai essere utilizzata per l’acquisto di servizi, per l’acquisto di beni (merce o strumentali) che rimangono in Italia, né per materie prime e/o semilavorati oggetto lavorazione prima di essere venduti verso l’estero. Per la quota libera rimane valido, invece, l’utilizzo per qualsiasi acquisto (anche servizi e acquisti interni) salvo le note limitazioni previste dalla norma e dalla prassi per l’acquisto di beni e servizi con Iva indetraibile (compresi quelli in regime del margine) nonché fabbricati ed aree fabbricabili (anche in leasing/appalto secondo la tesi restrittiva dell’Agenzia delle Entrate).

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