Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Agosto 2024
La regolarizzazione spontanea delle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024 mediante lo strumento del ravvedimento operoso sarà più conveniente.
Il panorama tributario italiano si avvia verso significativa evoluzione con l’imminente attuazione del D.Lgs. 87/2024. Questo provvedimento, destinato a entrare in vigore il 1.09.2024, apporta modifiche sostanziali al sistema sanzionatorio e al meccanismo del ravvedimento operoso. L’obiettivo primario è alleggerire l’onere delle sanzioni amministrative, influenzando significativamente le procedure di regolarizzazione volontaria delle infrazioni fiscali. Con le nuove disposizioni si delinea un sistema più favorevole al contribuente, ma che richiede un’attenta valutazione della tempistica e della natura delle violazioni da regolarizzare.
Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. 87/2024 è la riduzione delle sanzioni base per la dichiarazione infedele che passano dal 90% al 70% dell’imposta non versata.
Altro aspetto riguarda la semplificazione delle fasce temporali per il ravvedimento. Nel nuovo regime, una volta superato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la riduzione della sanzione sarà sempre pari a 1/7 del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso. Questa modifica elimina la precedente distinzione tra ravvedimento entro 2 anni dalla violazione (con riduzione a 1/7) e ravvedimento oltre i 2 anni (con riduzione a 1/6), semplificando il calcolo delle sanzioni da versare.
Un aspetto cruciale da considerare è la data di commissione della violazione. Le nuove regole si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse dal 1.09.2024. Ciò significa che per le irregolarità precedenti a tale data i continueranno ad applicare le vecchie disposizioni, sia in termini di sanzioni che di riduzioni previste dal ravvedimento.
Esempio pratico – Immaginiamo un contribuente che ha omesso di dichiarare alcuni ricavi nel modello REDDITI 2023, relativo all’anno d’imposta 2022. Se decidesse di ravvedersi nel 2025, dovrebbe applicare la normativa precedente al D.Lgs. 87/2024. In questo caso, la sanzione base per la dichiarazione infedele sarebbe del 90% dell’imposta non versata, con una riduzione a 1/6 se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Al contrario, per una violazione analoga commessa nel 2024 e dichiarata nel modello REDDITI 2025, si applicheranno le nuove disposizioni, con una sanzione base ridotta al 70% e una riduzione più vantaggiosa in caso di ravvedimento.
Il nuovo decreto fiscale ridefinisce anche le modalità di applicazione delle riduzioni delle sanzioni in seguito ai controlli dell’Agenzia delle Entrate. Le riduzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 del minimo vengono mantenute, ma vengono ora collegate a specifiche fasi del procedimento di accertamento.
In particolare, la riduzione a 1/6 si applica quando il contribuente si ravvede dopo aver ricevuto lo schema di atto per il contraddittorio preventivo, purché non preceduto da un processo verbale di constatazione (PVC) e in assenza di domanda di adesione. La riduzione a 1/5 è prevista per il ravvedimento effettuato dopo la notifica del PVC ma prima dello schema di atto per il contraddittorio preventivo, senza che il contribuente abbia aderito al verbale. Infine, la riduzione a 1/4 si applica al ravvedimento eseguito dopo lo schema di atto per il contraddittorio preventivo preceduto da un PVC, sempre in assenza di domanda di adesione.
È importante sottolineare che il ravvedimento non è più possibile se il contribuente presenta domanda di adesione o comunica l’adesione al verbale.
Restano invariate le riduzioni per i ravvedimenti effettuati entro termini brevi dalla violazione. Ad esempio, la riduzione a 1/10 del minimo per i ravvedimenti entro 30 giorni (solo per tardivi versamenti) e la riduzione a 1/9 del minimo per i ravvedimenti entro 90 giorni (per tutte le violazioni).