Imposte dirette
22 Novembre 2024
I soggetti che hanno aderito al concordato ma che non pagano le somme dovute sulla base dell'accordo decadono dal concordato stesso, a meno che non si ravvedano prima dei controlli di Agenzia Entrate.
La riapertura dei termini del concordato soltanto per i soggetti Isa, ai sensi dell’art. 1 D.L. 167/2024, può avere influenze anche sul versamento del secondo acconto in scadenza 2.12.2024.
Viene concessa la possibilità di inviare una dichiarazione integrativa ai soggetti Isa che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31.10.2024 senza l’indicazione dell’adesione al concordato, con la sola modifica del quadro P ove indicare appunto l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale.
Tale riapertura non vale per i forfetari, la cui adesione rimane quindi relegata allo scorso 31.10.2024. Pertanto, i soggetti Isa che opteranno per il concordato entro il 2.12.2024 potranno versare gli acconti calcolati con il concordato, mentre quelli che eserciteranno l’opzione dal 3.12.2024 al 12.12.2024 dovranno versarli fruendo del ravvedimento operoso, salvo prossimi chiarimenti ufficiali.
Sul punto, l’art. 22, c. 1 D.Lgs. 13/2024 (Decreto sul Concordato) dispone che l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al concordato porta alla decadenza dal concordato stesso, a meno che non ci si ravveda prima dei controlli dell’Agenzia (36-bis D.P.R. 600/1973). Questo è chiarito anche dalla Faq 17.10.2024, n. 6, secondo cui l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al concordato a seguito delle attività di controllo di cui all’art. 12, c. 2 D.Lgs. 13/2024 non rilevano ai fini delle decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso e sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui sia ha avuto formale conoscenza.
Quest’anno a maggior ragione, quindi, è opportuno, per coloro che hanno deciso di aderire al concordato, pagare nei termini gli acconti e le eventuali maggiorazioni, in modo da non incorrere nell’eventualità di ricevere un controllo automatico prima di aver versato il dovuto e perdere quindi la possibilità di fruire del concordato preventivo.
Il conteggio degli acconti nel concordato è disciplinato agli artt. 20 (per i soggetti Isa) e 31 (per i forfetari) D.Lgs. 13/2024. Tali acconti sono determinati tenendo conto dei redditi e del valore della produzione concordati.
In particolare, per il primo periodo di applicazione, ossia il 2024, se il 1° acconto (già versato) e il 2° acconto (da versare entro il 2.12.2024) sono stati determinati con metodo storico, ossia basandosi sul 2023, il contribuente deve versare entro il 2.12.2024 un quid in più pari al 10% per Ires/Irpef (3% per Irap) della differenza (positiva) tra:
– reddito concordato 2024;
– reddito 2023 (rettificato delle minusvalenze/plusvalenze, sopravvenienze ecc..);
Se si opta per il metodo previsionale (sull’andamento del 2024) il 2° acconto andrà versato per differenza tra:
– acconto dovuto in base al reddito concordato;
– 1° acconto già versato.
Pertanto, tutti i soggetti che optano per il concordato e per il metodo storico, al 2.12.2024 verseranno il normale secondo acconto storico e l’importo in più determinato come sopra esplicitato, su 2 righe distinte del modello F24, in quanto le maggiorazioni hanno appositi codici tributo (istituiti dalla risoluzione 19.09.2024, n. 48/E), salvo che il reddito concordato non sia più basso del reddito 2023: in tal caso non è dovuta alcuna maggiorazione, ma soltanto il normale acconto storico.