Accertamento, riscossione e contenzioso
28 Dicembre 2024
Per la Cassazione (sent. n. 26817/2024) l’eccezione di prescrizione maturata tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento, attenendo al merito della pretesa tributaria, è attribuita alla giurisdizione tributaria.
Un contribuente impugnava davanti al Tribunale un’intimazione di pagamento lamentando l’avvenuta prescrizione dell’azione esecutiva.
Il Tribunale rilevava il difetto della propria giurisdizione e rimetteva agli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sul presupposto che il motivo posto a base dell’opposizione, vale a dire l’eccezione di prescrizione maturata tra la notifica della cartella e l’intimazione di pagamento, attiene al merito della pretesa tributaria e pertiene quindi alla giurisdizione tributaria.
Investita della questione, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ricordato che già da tempo è stato affermato il principio secondo cui l’attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende a ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l’eccezione di prescrizione dedotta tramite l’impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all’esecuzione (Cass., S.U., n. 8770/2016).