Imposte dirette
30 Agosto 2022
L’imposta di bollo quale parte integrante del compenso del forfettario che l’addebita in fattura. La risposta dell’Agenzia n.428/2022.
I contribuenti in regime forfettario sottopongono a tassazione ricavi e compensi percepiti nell’anno, a prescindere dai costi, che vengono appunto forfettizzati.
Cosa includere quindi nella nozione di ricavo/compenso?
Sicuramente tutti i ricavi e i compensi percepiti nello svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione, nonché, come di recente chiarito dalla consueta forma della risposta ad interpello n. 428 del 12.08.2022, l’imposta di bollo di 2 euro addebitata in fattura dal contribuente forfettario. Si ricorda che il forfettario emette fattura senza IVA e pertanto deve applicare l’imposta di bollo di 2 euro per gli importi fatturati superiori a 77,47 euro.
La fattura emessa dal forfettario è soggetta ad imposta di bollo sin dal momento della sua formazione, fin dall’origine: nonostante sia vigente il principio di solidarietà tra cedente e cessionario, l’Agenzia nella risposta ricorda che l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento. L’obbligo di corrispondere l’imposta è quindi in via principale a carico del cedente, prestatore d’opera.
Il riaddebito dell’imposta di bollo in fattura è facoltà per il forfettario, che se colta costituisce parte integrante del suo compenso, concorrendo quindi alla determinazione forfettaria del reddito, sia ai fini del conteggio dei 65.000 euro quale soglia di accesso al regime, sia ai fini della concorrenza alla formazione del reddito per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Tale tesi conferma quella già sostenuta dall’Agenzia stessa in occasione di chiarimenti in merito ai contributi a fondo perduto, nella circolare 5/2021: al paragrafo 3.3 veniva chiarito che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purchè regolarmente documentante, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo, tuttavia sono invece da considerare tali le spese addebitate al cliente quali l’imposta di bollo o i rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio, ecc.).
Non costituiscono ricavi/compensi, ossia non sono da includere nella nozione di fatturato (par. 3.5 Circ. 5/2021) le indennità di maternità che tuttavia devono confluire nel totale dei componenti positivi ed essere assoggettate a tassazione (circolare 17/E/2012 e risposta 777/2021).
Infine non costituiscono componenti positivi da assoggettare a tassazione i contributi a fondo perduto Covid-19, che l’anno scorso (Redditi 2021 sul 2020) erano da indicare in apposito campo, il campo 33, mentre quest’anno non vanno indicati in alcun campo ad hoc. Non costituiscono componenti positivi nemmeno le plusvalenze o sopravvenienze attive.
La circolare 10/E/2016 al paragrafo 4.3.1 precisa l’art. 1, c. 64, L.190/2014 non contiene un riferimento al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze (e alle minusvalenze) che pertanto non assumono alcun rilevo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime. Lo stesso dicasi per le sopravvenienze, sia attive che passive.