Diritto del lavoro e legislazione sociale
12 Dicembre 2024
Il rilascio del Durc non soddisfa integralmente le condizioni previste dalla legge per la fruizione dei benefici contributivi, sicché anche in caso di esito positivo l’Inps è legittimato al recupero.
Con l’ordinanza 2.12.2024, n. 30788 la Corte di Cassazione afferma che, ai sensi dell’art. 1, c. 1175 L. 27.12.2006, n. 296, il possesso del Durc è condizione necessaria, ma non sufficiente per la fruizione dei benefici contributivi, sicché anche laddove l’Inps non abbia segnalato eventuali irregolarità ostative al rilascio dello stesso, sussiste la possibilità di procedere al recupero di quanto fruito non potendosi ribaltare sull’Ente previdenziale l’inosservanza di obblighi contributivi-previdenziali del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva impugnato l’avviso di addebito emesso in relazione a contributi evasi nel periodo da dicembre 2014 a marzo 2015, evidenziando, a sostegno delle rimostranze, che in data 8.04.2015 l’Inps aveva emesso il documento unico di regolarità contributiva.