Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
07 Giugno 2022
Dallo scorso 6.05, il credito locazioni 2022 è stato autorizzato dalla Comunità Europea, pertanto è possibile utilizzarlo in compensazione, previo invio dell’autodichiarazione e del pagamento del canone.
Il credito locazioni di cui all’art. 28 D.L. 34/2020 è stato esteso per il periodo 2022 dall’art. 5 D.L. 4/2022, soltanto ad una ristretta categoria di beneficiari particolarmente colpiti dalla crisi pandemica, ossia le imprese del settore turistico e nello specifico:
Per fruire del credito occorreva attendere l’autorizzazione della Comunità Europea, che è giunta lo scorso 6.05.2022. A partire da tale data quindi è possibile utilizzare il credito in compensazione. Non è soggetto ai limiti temporali, al limite di 250.000 euro del quadro RU e al limite dei 2 milioni annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (art. 34 L. 388/2000).
Non è invece ad oggi possibile cederlo, perché è necessario attendere l’aggiornamento del modello.
A differenza del credito locazioni 2020 e 2021, per fruirne è necessario presentare autodichiarazione del rispetto dei requisiti delle Sez. 3.1 o 3.12 della Comunicazione CE 1836 final.
Il codice tributo per utilizzarlo è 6920 e quale anno: 2022. I mesi oggetto del credito sono solo gennaio, febbraio, marzo 2022 e occorre verificare la diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Si ritiene che le società neocostituite nel 2019 non debbano effettuare tale verifica, in analogia con le disposizioni dei crediti degli anni precedenti.
Gli immobili interessati dall’agevolazione sono quelli ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico.
Le aliquote applicabili ai canoni di locazione, leasing, concessione, affitto d’azienda pagati sono le seguenti:
Tale credito non è tassato ai fine Ires, Irpef, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.