Procedure concorsuali
25 Marzo 2021
Non mancano gli spunti di discontinuità con la vecchia disciplina della Legge Fallimentare.
L’art. 7 della Legge Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa prevedeva, tra l’altro, l’esclusione dell’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari e, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del 2° anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto o dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega medesima. Tuttavia, il legislatore delegato non ha attuato il predetto criterio di legge delega orientato a far assorbire progressivamente nel tempo questi privilegi, laddove l’art. 150 del Codice dispone che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. La norma, quindi, riproduce pressoché testualmente il tenore dell’art. 51 L.F., limitandosi a sostituire l’espressione “liquidazione giudiziale” a quelli di “fallimento”, posto che è fatta salva la possibilità di circostanze particolari espressamente previste dalla Legge.
Pertanto, sul presupposto che l’art. 41 TUB non è modificato per effetto della riforma in discorso, ne discende che l’azione esecutiva individuale del creditore fondiario sarà consentita anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, proprio come accade nell’attuale disciplina fallimentare.
Di particolare rilievo, infine, risulta la disciplina del sovraindebitamento dettata dal Codice della crisi, nell’ambito della quale non è esclusa, come nel concordato preventivo, l’azione esecutiva individuale del creditore fondiario. E ciò in ragione del fatto che, in tali circostanze, si applica la regola generale della liquidazione giudiziale, anziché quelle del concordato minore o del concordato preventivo.
In tema di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 78 del Codice della crisi, su istanza del debitore, il Tribunale dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. È possibile, inoltre, prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
Emergono, pertanto, 2 elementi di novità della disciplina concordataria rispetto alla Legge Fallimentare:
– il divieto di promuovere o coltivare azioni esecutive o cautelari nei confronti del patrimonio del debitore non costituisce effetto automatico dell’avvio della procedura; al contrario occorre che il proponente ne faccia espressa richiesta;
– non è prevista alcuna esenzione al divieto di azioni esecutive individuali e quindi, ricorrendone i presupposti, neppure il creditore fondiario potrà proseguire nell’espropriazione forzata dei beni gravati da ipoteca.