Diritto
05 Gennaio 2023
La disciplina del contratto di deposito, il deposito Iva e il consignment stock.
Secondo l’art. 1766 c.c., con il contratto di deposito, una parte (depositante) consegna una cosa mobile a un’altra (depositario), affinché quest’ultima la custodisca e la restituisca. L’obbligo di custodia si estende anche alle cose di pertinenza a quella principale; inoltre, il depositario è tenuto anche, qualora fosse previsto dalla natura della cosa, alla raccolta e custodia dei frutti. A meno che il depositario eserciti professionalmente tale attività, il deposito si presume gratuito.
Possono essere oggetto di deposito: i beni mobili, i beni mobili registrati, universalità di cose mobili, denaro oppure altre cose fungibili o consumabili.
La forma del contratto è libera e il perfezionamento avviene quando il depositante consegna il bene al depositario con l’accordo che quest’ultimo lo custodisca.
Secondo l’art. 1768 c.c., il depositario deve usare sempre la diligenza del buon padre di famiglia.
Il depositario può utilizzare il bene solo con consenso espresso del depositante.
La restituzione della cosa può avvenire: al depositante, alla persona che esibisce il titolo di legittimazione, a una persona indicata appositamente per la restituzione, al rappresentante o mandatario del depositante.
Il depositante può far valere in giudizio la responsabilità del depositario nei seguenti casi: per deterioramento, restituzione impossibile, restituzione tardiva o restituzione di un bene diverso da quello consegnato. Il depositario può liberarsi dalla responsabilità e dall’obbligo di risarcimento solo attraverso la prova liberatoria, ovvero dimostrando che l’accaduto è dovuto da un fatto o da cause a lui non imputabili. Le parti possono modificare il regime della responsabilità, ma rimane sempre nullo il patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave, secondo quanto disposto dall’art. 1229 c.c.
I depositi Iva permettono un temporaneo regime di sospensione dall’applicazione dell’Iva, possibile attraverso la stipula del contratto di deposito. Finché i beni non vengono fisicamente prelevati dal deposito per la destinazione finale, l’imposta relativa alle operazioni effettuate sui beni resta sospesa.
Si distinguono 2 categorie di depositi:
Prima di introdurre i beni nel deposito il gestore deve istituire un apposito registro per inserire le movimentazioni dei beni, il quale deve essere tenuto e conservato con le stesse regole dei registri Iva. La movimentazione dei beni dal deposito deve sempre essere accompagnata da una fattura, Daa o Das, oppure da un Ddt.
Attraverso il contratto di “consignment stock”, nel commercio internazionale, il soggetto cedente beni mobili, prodotti finiti, semilavorati, componenti o materie prime invia tali beni presso un deposito di proprietà del cliente. Il trasferimento della proprietà avviene quando si realizza la condizione sospensiva del contratto rappresentata dal prelievo effettuato dal depositario.
Tale contratto permette dunque la sospensione degli effetti fiscali fino al momento del prelievo. Questa operazione evita l’emissione della fattura nel momento del trasferimento dei beni da uno Stato all’altro.
I depositi propri vengono costituiti da un’impresa italiana all’estero. In questo caso i beni conservati nel deposito mantengono la proprietà e l’esclusiva disponibilità dell’impresa depositante, in attesa della futura vendita. Si distinguono 2 casi: