Agricoltura ed economia verde
26 Febbraio 2020
La pronuncia della Cassazione sull'attività esercitata al di fuori della propria sede aziendale e la mancanza del necessario rapporto di interconnessione con il fondo agricolo.
Con la sentenza n. 24271/2019, i giudici di legittimità hanno chiarito che l’attività di catering effettuata da un’azienda agrituristica fuori dalla propria sede aziendale e diretta non solo alla produzione ma anche alla somministrazione presso il consumatore di cibi e bevande, non costituisce, ai sensi dell’art. 2135, c. 3 C.C., un’attività connessa alla coltivazione del fondo, bensì una prestazione di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3, c. 2 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 282/2011: ne consegue che tale servizio, sotto il profilo fiscale, non è riconducibile a un’attività agricola. La somministrazione di pasti e bevande svolta al di fuori dei locali dell’azienda agricola, quando non rientri nelle attività di cui all’art. 2, c. 3, lett d) L. 96/2006, non costituisce attività agrituristica, per cui risulta inapplicabile il regime forfettario di determinazione del reddito d’impresa e dell’Iva di cui all’art. 5, c. 2 L. 413/1991.
La Cassazione, richiamandosi alla disciplina dell’agriturismo (L. 96/2006), ha osservato che non sussistono disposizioni tali da consentire che l’attività di somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, possa essere svolta in locali fuori dal fondo dell’azienda agricola, in virtù del fatto che l’esercizio dell’attività agrituristica è fondato espressamente sull’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Le attività agrituristiche, infatti, sono dirette alla ricezione e all’ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. In rapporto alla somministrazione di pasti e bevande, la normativa di riferimento chiarisce inoltre che sono di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.