ETS ed Enti non commerciali
24 Gennaio 2023
Iniziativa finalizzata a valorizzare e promuovere questa particolare forma di turismo sociale diffuso e che implica la collaborazione attiva dei soggetti che già si prendono cura di questi percorsi.
L’art. 1, c. 963 L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha istituito un Fondo per i Cammini religiosi con una dotazione iniziale di 3.000.000 euro. Si tratta di un intervento volto a rilanciare e promuovere questi Cammini che sono già presenti sul territorio nazionale e che il legislatore ha così identificato: “gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altre forme di turismo lento e sostenibile, di livello interregionale e regionale”.
Con D.M. 23.06.2022 il Ministero del Turismo ha precisato i soggetti e gli interventi che possono utilizzare le risorse del Fondo.
Per quanto riguarda la destinazione dei finanziamenti, l’art. 2 del D.M. prevede che possano essere utilizzati per le seguenti azioni:
Riguardo ai soggetti, l’art. 4 del D.M. ha limitato la platea al Ministero del turismo e agli enti proprietari degli immobili pubblici che possono essere recuperati e valorizzati in quanto presenti sui percorsi dei Cammini.
Se l’accesso al Fondo è precluso agli enti privati (tra i quali sono compresi anche quelli di Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), il loro ruolo è valorizzato dall’istituzione del “Catalogo dei cammini religiosi italiani”. Infatti, l’Avviso Pubblico 28.11.2022 prevede che proprio questi soggetti possano attivarsi al fine di far inserire nel Catalogo uno specifico Cammino.
Il legame che deve intercorrere tra questi soggetti e un particolare percorso è così identificato dall’art. 3 del medesimo Avviso: “soggetti che svolgono attività di destination managemet”. Tale responsabilità è poi declinata dal punto 7 della Scheda di Candidatura (allegata all’Avviso Pubblico) facendo riferimento ad altri 3 ruoli distinti ma complementari: il soggetto che rilascia e gestisce i documenti del pellegrino (credenziali, testimonium, ecc.), e/o il soggetto che promuove il Cammino, e/o il soggetto che provvede alla manutenzione o alla promozione della manutenzione delle strade e degli immobili a servizio dei pellegrini e dei turisti presso gli enti che sono titolari di tale funzione.
Il Ministero ha avuto cura di precisare che l’inserimento del Cammino nel Catalogo, pur non implicando il diritto di ricevere finanziamenti (art. 6, c. 3 dell’Avviso) consente agli stessi di essere oggetto delle azioni di valorizzazione e promozione turistica finanziate con il Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2022.
Al fine di identificare i Cammini che potranno essere inseriti nel Catalogo nazionale, l’Avviso richiede che sussistano almeno 3 degli 8 requisiti (fattuali) indicati all’art. 2, quali: un tracciato definito e pienamente percorribile, la georeferenziazione dello stesso, la presenza di un logo e della segnaletica (anche digitale), l’esistenza di un sito internet e di servizi al turista/pellegrino (inclusi quelli di ristoro e alloggio), il rilascio di certificazioni dell’avvenuto pellegrinaggio e, infine, un soggetto che si faccia carico della promozione del Cammino e del sito Internet.
Trattandosi di percorsi e non di singoli luoghi, è probabile che siano molteplici i soggetti coinvolti nell’animazione di ciascun percorso religioso; per questo motivo l’art. 4 prevede che colui che presenta l’istanza di iscrizione al Catalogo può indicare anche le altre realtà coinvolte e promuovere accordi di collaborazione.