Immobiliare

14 Gennaio 2022

Il 110% si fa extra large

Le spese sostenute dal 1.01.2022 saranno recuperabili in soli 4 anni anziché nei 5 canonici. Il minor periodo si farà sentire, oltre che nel recupero diretto della detrazione, anche nelle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura.

Secondo l’art. 1, c. 28, lett. a) della legge di Bilancio 2022 (L. 30.12.2021, n. 234), la detrazione del 110% di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, deve essere ripartita su 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1.01.2022.

La riduzione del periodo di recupero del superbonus può spostare anche di molto le valutazioni dei contribuenti, spingendo sempre di più verso il ricorso alle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Difficile, infatti, pensare di avere una capienza Irpef così cospicua da contenere una detrazione fiscale pari al 25% su base annua del bonus maturato.

In questo senso, già i 5 anni iniziali previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020 per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 rappresentano, per la maggioranza dei contribuenti, una scelta obbligata per la cessione a terzi del bonus fiscale. Oggi la riduzione di un anno del periodo di ammortamento del superbonus renderà ancor più conveniente tale scelta.

Del resto, dopo le novità introdotte dal c.d. decreto Antifrodi (poi recepito nella legge di Bilancio 2022), lo sfruttamento diretto della detrazione non è nemmeno più semplice della cessione a terzi, richiedendo ormai gli stessi adempimenti (visto di conformità e asseverazione tecnica).

Dal punto di vista prettamente finanziario, la riduzione di un anno del periodo di ammortamento del superbonus per le spese sostenute a partire dal 1.01.2022 porterà a una revisione dei tassi di sconto applicati dagli intermediari finanziari.

Se fino al 31.12.2021 per la cessione agli istituti di credito del superbonus si ottenevano sconti finanziari in misura più o meno pari al 10%, oggi, con la riduzione del periodo temporale da 5 a 4 anni, anche tale percentuale dovrebbe proporzionalmente ridursi.

Gli istituti di credito calcolavano la percentuale di sconto praticata nell’acquisto dei crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie, proprio sulla base del periodo previsto dalla legge per il recupero dei bonus in oggetto. Da qui la differenza notevole tra la cessione di un superbonus (recuperabile in 5 anni) e gli altri bonus edilizi quali il risparmio energetico o le ristrutturazioni (recuperabili in 10 anni).

La diminuzione di un anno del periodo di ammortamento del superbonus dovrebbe avere un’incidenza media di circa 2-2,5 punti percentuali sullo sconto finanziario da applicare.

Si tratta dunque di aspetti che non possono non essere attentamente valutati nel momento dello studio di fattibilità e della scelta delle varie opzioni a disposizione del contribuente.

Ultima considerazione. Stante il tenore letterale dell’art. 119, c. 1 D.L. 34/2020, come modificato dalla legge di Bilancio 2022, si può inoltre sostenere che la riduzione dell’arco temporale di utilizzo del superbonus si applichi anche alla parte di spesa sostenuta a partire dal 1.01.2022 per lavori già iniziati nell’anno precedente.

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