Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Ottobre 2022
Alle guardie comunali è riconosciuto il potere di intervento nel territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra cui rientra l'accertamento di reati in genere, che si siano verificati in loro presenza.
Con ordinanza, il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un autocarro, ritenuto adibito a trasporto di rifiuti. I reati per i quali è stato effettuato il sequestro sono quelli di gestione illecita di rifiuti (art. 256, c. 1 D.Lgs. 152/2006) e di occupazione abusiva di un bene demaniale (artt. 633 e 639-bis c.p.), quest’ultimo in relazione ad un piccolo edificio del demanio marittimo nel quale erano stati accatastati rifiuti. È stato presentato ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, avendo riguardo all’illegittimità del sequestro, in quanto eseguito da agenti di polizia municipale. Si è, infatti, dedotto che la polizia municipale, nella specie, ha effettuato il sequestro pur non avendone il potere. Si rappresentava che l’attività di controllo sui veicoli della polizia municipale è disciplinata dall’art. 192, cc. 3 e 4 C.d.S. e che, quindi, attività ulteriori sono da ritenere illegittimamente compiute.
È intervenuta, pertanto, la Cassazione penale, sez. III, con la sentenza 30.08.2022, n. 31930. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Le censure, che contestano la legittimità del sequestro, in quanto effettuato dalla polizia municipale per reati esorbitanti dalla sua competenza, sono manifestamente infondate. Costituisce, infatti, insegnamento risalente, ma mai messo in discussione, quello secondo cui, ai sensi dell’art. 5 L. 7.03.1986, n. 65 e dell’art. 57, c. 2, lett. b) c.p.p., la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei Comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all’accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria. In realtà, dall’art. 57 c.p.p., non si evince che l’attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell’art. 5, c. 1, lett. a) L. 7.03.1986, n. 65, sull’ordinamento della polizia municipale.
Si può aggiungere, poi, per completezza, che non rileva nemmeno valutare se i soggetti che hanno proceduto al sequestro contestato fossero qualificabili come ufficiali o, invece, solo come agenti di polizia giudiziaria. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza, in caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato, d’iniziativa, da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dall’urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell’atto compiuto. E, nella specie, il sequestro risulta effettuato nel mentre si stava compiendo l’attività di gestione illecita di rifiuti, in particolare attraverso la demolizione di una lavabiancheria e il trasporto di altri elettrodomestici.