IVA
06 Aprile 2024
L’Agenzia delle Entrate ha in modo condivisibile ritenuto assoggettabili a Iva le somme pagate per la fruizione dei servizi aeroportuali in questione (interpello n. 79/2024).
L’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento passa in rassegna la struttura ternaria dei presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale) alla base della dinamica impositiva delle operazioni Iva. Assunto sussistente il presupposto territoriale, con riferimento al presupposto oggettivo, la norma prevede che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La disposizione può essere ritenuta conforme ai principi dettati con le disposizioni Ue contenute nella direttiva n. 2006/112/CE (Titolo I, art. 2; Titolo IV, artt. 24 e seg. i quali però individuano il genere delle prestazioni di servizio secondo un ampio regime definitorio a negativo ricomprendendo in esse tutte le operazioni economiche che non costituiscono secondo l’art. 14 della medesima direttiva cessioni di beni).
Al riguardo, si deve considerare come la Corte di Giustizia UE, nel definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva, ha statuito, con ampia definizione, che la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.