Società e contratti

20 Settembre 2024

I nuovi criteri di riporto perdite fiscali nelle fusioni/scissioni

Test di vitalità economica previsti per il riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni di fusione e scissione espresse con le risoluzioni 24.10.2006, n. 116/E e 10.04.2008, n. 143/E.

L’art. 16, c. 1, lett. c) D.Lgs. 30.04.2024, approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della riforma fiscale di cui alla legge delega 111/2023, ha dato copertura normativa alla tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria in ordine ai test di vitalità economica previsti per il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione, espresse con le risoluzioni 24.10.2006, n. 116/E e 10.04.2008, n. 143/E.

Con tali interventi di prassi l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che i medesimi test dovessero venire effettuati anche in ordine al periodo di tempo che precede la data di effetto della fusione/scissione, in quanto, a suo dire, il diritto al riporto di ogni perdita fiscale (sia quello relativo alla perdita del periodo infra annuale, sia quello relativo alle perdite pregresse) è sempre subordinato al superamento del test, indipendentemente dalla retrodatazione convenzionale degli effetti fiscali e contabili della fusione.

Tale interpretazione ministeriale è stata oggetto di aspre e condivisibili critiche sia dall’Assonime che dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (norma di comportamento tributario n. 176), in quanto ritenuta solo figlia di un’esegesi del tutto deviante dalla versione letterale ritenuta volutamente usata dal legislatore. 

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