Procedure concorsuali
16 Febbraio 2021
La normativa disciplina i finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
L’art. 99 del Codice della Crisi regola i finanziamenti che il debitore può richiedere nella fase che intercorre tra il deposito e l’omologazione della domanda di accesso alla procedura di concordato o agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Infatti, la citata norma stabilisce che il debitore, anche con la domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi d’impresa, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, pure se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti o fino all’apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.
Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di legge e che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il Tribunale ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave e irreparabile all’attività aziendale.
Il Tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro 10 giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione. Il Tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:
a) il ricorso o l’attestazione contengono dati falsi oppure omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione;
b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).
L’art. 101, c. 2 del Codice della crisi prevede che, in caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti o che il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze.