Amministrazione e bilancio
20 Agosto 2024
Immobilizzazioni e beni merce: il principio contabile n. 16 al punto 72 si occupa specificamente dello spostamento contabile dei beni in congiunzione con la loro destinazione di scopo.
Preliminarmente si deve considerare come il principio contabile n. 16 al punto 72 si occupi specificamente dello spostamento contabile dei beni in congiunzione con la loro destinazione di scopo. Semmai una volta che il cespite venga ritenuto dedito alla locazione, l’eventuale sopravvenienza dell’occasione della vendita non determina il mutamento di classificazione contabile rispetto a quella già rappresentata in bilancio.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 8048/2024 ha rappresentato sul piano fiscale la distinzione tra immobili strumentali ai sensi dell’art. 43 Tuir, immobili patrimonio (destinati al mercato locativo ai sensi degli artt. 37 e 90, Tuir) e immobili merce destinati al mercato della compravendita e caratterizzati dall’essere quelli al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa (Cass. n. 3103/2021), disponendo che la loro classificazione in bilancio debba avvenire sulla base della destinazione economica ad essi decisa dall’imprenditore (Cass. sez. 5, n. 24720/22).
In ordine poi alle società di costruzioni, la classificazione degli immobili tra i beni strumentali o tra i beni merce (ma tale classificazione, si ripete, è senz’altro ampliabile a ogni genere di bene d’impresa) dipende dall’esclusiva scelta dell’imprenditore, non sindacabile dall’amministrazione finanziaria, salvo abbia da rivelarsi in modo del tutto inconciliabile con l’oggetto sociale (Cass. n. 16115/2007).