Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
04 Ottobre 2022
Altri 2 mesi per i crediti d’imposta per il caro bollette: misure, semplificazioni e utilizzi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti-ter (art. 1 D.L. 144/2022) si aggiungono altri mesi per i crediti energia elettrica e gas, ossia ottobre e novembre 2022. Le novità rispetto ai precedenti trimestri sono che, per le imprese non energivore, è sufficiente possedere un contatore di almeno 4,5 Kw (al posto dei 16,5 del II e III trimestre); pertanto, a molte più realtà spetterà tale credito.
È sempre possibile per le imprese non energivore/non gasivore richiedere il conteggio del credito spettante direttamente al fornitore (sempre se è rimasto invariato nel 2019 e nel 2022), così come dispone per i mesi di ottobre e novembre l’art. 1, c. 5 D.L. 144/2022.
Per le imprese energivore, il credito spetta nella misura del 40% della componente energia elettrica se i costi hanno subito un incremento del 30% nel terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019. Per le gasivore spetta sempre nella misura del 40% e il riferimento è il medesimo trimestre.
Per le imprese non energivore, invece, la misura è del 30%; mentre per quelle non gasivore del 40% (i riferimenti ai trimestri sono i medesimi di cui sopra).
Il credito può essere utilizzato entro un termine più lungo rispetto ai precedenti che scadevano a fine anno: potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31.03.2023, nonché ceduto a terzi (soltanto per l’intero) che lo dovranno utilizzare sempre entro il 31.03.2023.
Viene prorogata la possibilità di utilizzo entro il 31.03.2023 anche per i crediti delle imprese energivore/gasivore e non energivore/non gasivore relativi al terzo trimestre 2022.
Viene disposto che si applicano le disposizioni in tema di misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, che prevede la possibilità per l’Agenzia di sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni se presentano profili di rischio, nonché si applicano le disposizioni in tema di responsabilità nelle cessioni. Il credito ceduto deve essere vistato da parte del beneficiario.
Infine, si ricorda che, alla stregua degli altri, anche questi crediti (ossia relativi ai mesi di ottobre e novembre) non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né dell’Irap, non rilevano ai fini del rapporto degli interessi passivi e non soggiacciono al limite di compensazione dei 2 milioni di euro per il 2022 e al limite dei 250.000 euro per il quadro RU.