Amministrazione e bilancio
01 Luglio 2022
L’Agenzia delle Entrate ha inaugurato una serie di controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, ma tale verifica deve essere eseguita di concerto con il Mise.
Lo scorso 20.06.2022 è stata pubblicata la consueta circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di indirizzo dei controlli sui contribuenti. Tra questi indirizzi occupa un ruolo non secondario il controllo della legittimità della fruizione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.
Ricordiamo che fino al 2019 tale credito d’imposta veniva determinato confrontando i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo nel triennio 2012/2014 e quello sostenuto nel periodo d’imposta considerato. L’eccedenza dei costi sostenuti nel periodo d’imposta rispetto a quelli della media triennale generava un credito d’imposta pari al 50%, fruibile una volta ottenuta la certificazione del revisore legale. La disciplina di tale credito è ancora oggi in vigore, ma il calcolo del credito d’imposta viene determinato su base cosiddetta volumetrica, cioè senza più eseguire un confronto con il triennio precedente, ma applicando l’aliquota (20% nel 2021) direttamente sui costi sostenuti nel medesimo anno.
Si è molto discusso nel corso degli ultimi mesi sui fatti illeciti che in talune situazioni hanno comportato la fruizione del credito d’imposta in questione senza averne diritto. Da tali fatti è partita un’attività di controllo che è riassunta nella citata circ. 21/2022, che afferma: “Per quanto riguarda il controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato riscontrato, in alcuni casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito”.
Da questo impulso sono partiti molti questionari che individuano anomalie nei crediti d’imposta fruiti.
Sul punto va ricordato che tale indicatore ha solo il significato di anomalia ma in sé non è un fatto contestabile dall’Agenzia delle Entrate, la quale non detiene le conoscenze tecniche per contestare la corretta qualificazione dei costi tra quelli di R&S. In questo senso vanno ricordate le recenti pronunce, secondo cui l’Agenzia dovrebbe farsi coadiuvare dal Mise per valutare la correttezza dei costi R&S (CTP Napoli, sent. 4988/2022); inoltre, i requisiti di novità della ricerca possono valere anche solo per l’impresa e non necessariamente per tutto il mondo (CTR Valle d’Aosta, sent. 22/22). Va segnalato che per il futuro il Decreto Semplificazioni (art. 23, D.L. 3/2022) stabilisce l’istituzione di un albo dei certificatori che permetterà alle imprese, una volta ottenuta la certificazione dall’Ente abilitato, di non temere contestazioni da parte delle Entrate.