Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
27 Settembre 2022
Istituiti i codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti luce e gas relativi al 3° trimestre 2022.
La risoluzione 16.09.2022, 49/E ha istituito i codici tributo per poter utilizzare i crediti per energia elettrica e gas consumati nel 3° trimestre 2022.
Per quanto riguarda il 3° trimestre:
I crediti possono essere utilizzati personalmente in compensazione dal beneficiario oppure possono essere ceduti a terzi, previa apposizione del visto di conformità al modello di comunicazione della cessione del credito da effettuare esclusivamente in via telematica.
I codici tributo introdotti per il 3° trimestre 2022 riguardano soltanto l’utilizzo diretto da parte dal beneficiario e sono distinti tra:
L’anno di riferimento è l’anno di sostenimento della spesa, quindi “2022”. I crediti possono essere utilizzati entro il 31.03.2023 (posticipato dal Decreto Aiuti-ter).
Non sono fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte dirette né dell’Irap, né ai fini del calcolo degli interessi passivi. Non si applica il limite di compensazione dei 2 milioni di euro per il 2022, né il limite dei 250.000 euro per il quadro RU, né il limite dei 200.000 euro nel triennio ai fini “de minimis”.
Anche per il 3° trimestre, come per il 2°, per le imprese non energivore c’è una facilitazione per il conteggio del credito: il contribuente che ha mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022, può richiedere (via PEC per esempio) allo stesso fornitore il calcolo del contributo spettante per il 3° trimestre (art. 6, c. 5 D.L. 115/2022).