IVA

11 Marzo 2024

Requisiti della regolarità cartolare delle fatture

La Corte di Cassazione, con la sentenza 29.02.2024, n. 5419, ha affrontato il tema dell’inerenza dei costi alla base del diritto di deduzione e della regolarità cartolare delle fatture alla base del diritto della detrazione Iva.

Con la sentenza 29.02.2024, n. 5419 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inerenza dei costi alla base del diritto di deduzione e della regolarità cartolare delle fatture alla base del diritto della detrazione Iva. In ordine al principio dell’inerenza, la Cassazione ribadisce che il diritto fiscale di deduzione dei costi e oneri richiede il rinvenimento causale della loro inerenza all’attività di impresa, da intendere come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo, quindi una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria, è a carico del contribuente: è quest’ultimo che dovrà provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività d’impresa e non ai agli stretti ricavi (tra le altre Cass. Sez. V, 18.08.2022, n. 24880).

In ordine alle risultanze descrittive delle fatture, alla base del diritto di detrazione dell’Iva la Cassazione prospetta il principio che “una fattura che in un’unica descrizione accorpi attività dai contenuti più disparati, non consente d’identificare l’oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità e quantità, e non risulta rispondere, quindi, alle finalità di trasparenza e conoscibilità informativa di cui all’art. 21 D.P.R. 633/1972, necessarie per le attività di controllo e verifica dell’Amministrazione Finanziaria”. Ne deriva che in tal caso, oltre a ricorrere gli estremi per la sanzione ex art. 9 D.Lgs. 471/1997, è legittima l’indeducibilità dei costi e la detrazione dell’Iva “in ragione della genericità e laconicità della descrizione della prestazione in fattura e nel contratto regolante il rapporto fra le due società”.

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