IVA
10 Febbraio 2025
L'interferenza della holding nella gestione delle società in cui ha assunto partecipazioni costituisce un’attività economica, con conseguente diritto alla detrazione Iva, ma soltanto se implica il compimento di operazioni soggette a Iva (CGT di secondo grado della Lombardia 27.01.2025, n. 309).
Nel caso specifico una holding impugnava il diniego dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso dell’Iva relativa all’anno di imposta 2021 ritenendo di essere, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, un soggetto passivo Iva.
A quest’ultimo riguardo veniva sottolineato che la società non si era limitata a detenere le partecipazioni delle società controllate, ma aveva compiuto atti di interferenza o ingerenza nei confronti delle stesse compiendo, attraverso il proprio management e consulenti esterni, delle attività finalizzate, nell’ambito del concordato preventivo, ad evitarne il fallimento (atti che avevano generato i costi da cui scaturiva il credito Iva portato in detrazione).