ETS ed Enti non commerciali
11 Novembre 2024
Il tema dei gruppi di enti non profit è disciplinato legislativamente solo per le imprese sociali. La normativa, però, rispetto ai gruppi societari, contiene una serie di limiti, tendenti a escludere che venga perseguito uno scopo di lucro.
L’art. 4 D.Lgs. 112/2017, che contiene la nuova disciplina dei gruppi di imprese sociali, riproduce in gran parte le disposizioni previste nella precedente legge sull’impresa sociale (art. 4 D.Lgs. 155/2006). In particolare, l’art. 4, c. 1, nel disciplinare l’attività di direzione e controllo di un’impresa sociale, richiama, in quanto compatibili, gli artt. da 2497 a 2497-septies (in tema di direzione e coordinamento di società) e 2545-septies (in tema di gruppo cooperativo paritetico) c.c. Occorre evidenziare l’estensione della disciplina codicistica di cui sopra a tutte le imprese sociali che deve intendersi comprensiva anche delle imprese sociali (es. associazioni e fondazioni) costituite in forme diverse dalle società e dalle cooperative.
Successivamente, lo stesso art. 4, c. 1 precisa che “si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione dell’impresa sociale”. Si pensi, ad esempio, a un’impresa sociale costituita sotto forma di fondazione, per cui l’ente fondatore abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.