Imposte dirette
05 Ottobre 2024
I costi di costruzione di un immobile realizzato su terreno di terzi, in assenza di concessione specifica non sono ammortizzabili in capo a chi sostiene il costo, residuando la possibilità di deduzione a titolo di spese di manutenzione.
La questione vertente sulla deduzione dei costi sostenuti sui beni di terzi trova una importante soluzione nell’intervento della Cassazione, esplicitato nella Sentenza n. 22139/2024 (Cass. civ., Sez. V, Sent. 06.08.2024, n. 22139).
In tale contesto, i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito che, i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su terreno di proprietà terzi, in assenza di concessione a costruire o diritto di superficie, non sono ammortizzabili in capo all’impresa che ha realizzato l’intervento edificatorio. Ricorrendone però le condizioni di legge, detti oneri possono essere dedotti al pari di quanto si verifica per i costi di manutenzione.
Nell’ambito dell’intervento giurisprudenziale indicato, risulta essere stato trattato il corretto trattamento delle spese sostenute per la realizzazione di immobili su terreni di terzi.