Amministrazione e bilancio
16 Dicembre 2021
Si tratta di un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, fungibile, periodica e calcolata in percentuale perché la misura è ancorata a un saggio determinato dalla legge.
La disciplina degli interessi moratori è prevista dagli artt. 4 e 5, D.Lgs 231/2002, dove viene affermato il principio secondo cui, nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria una formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti. La qualificazione giuridica della domanda come obbligazione contrattuale, in quanto tale generativa degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, viene svolta dal giudice di merito al momento del riconoscimento del titolo giudiziale.
In sede esecutiva, dunque, qualora il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi comminati, limitandosi a una generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge“, si deve ritenere che gli interessi siano stati liquidati al tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c. che ha portata generale rispetto alle disposizioni speciali previste dal D.Lgs. 231/2002. Né può ritenersi consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere all’integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere operata solo dal giudice di merito.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il saggio d’interesse previsto dall’art. 1284, c. 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale. Qualora tali obbligazioni derivino da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio che rimane quindi quello legale. Il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta a ottenere la condanna di pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, a individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie.
Ne consegue che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l’opposizione medesima. Ciò comporta che, nel caso in cui venga contestata la stessa debenza del credito ingiunto, il giudice è tenuto a verificare non soltanto l’effettivo importo spettante al creditore, ma anche il momento dal quale sono dovuti gli interessi.