Accertamento, riscossione e contenzioso

23 Agosto 2024

Gli avvisi bonari da 30 a 60 giorni nel 2025

Per le comunicazioni elaborate dal 1.01.2025, si avrà più tempo per pagare o fornire chiarimenti dopo il ricevimento di avvisi bonari: da 30 a 60 giorni.

Il decreto correttivo della riforma fiscale, ossia il D.Lgs. 5.08.2024, n. 108 ha concesso il doppio dei giorni originariamente previsti per definire gli avvisi bonari, passando da 30 a 60 giorni. L’art. 3, D.Lgs. n. 108/2024 ha elevato infatti da 30 a 60 giorni i termini per:

  • il versamento delle somme dovute rilevate dall’avviso bonario ex 36-bis/54-bis o 36-ter;
  • il versamento della prima rata (delle massimo 20 rate trimestrali messe a disposizione) delle somme dovute dai citati avvisi;
  • fornire chiarimenti a seguito dei controlli automatici ex 36-bis e 54-bis o formali ex art. 36-ter;
  • fruire della riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative del 30% dovute in caso di controllo automatico (36-bis, 54-bis);
  • fruire della riduzione a 2/3 delle sanzioni amministrative del 30% dovute in caso di controllo formale (36-ter).

Fanno eccezione i redditi assoggettati a tassazione separata rilevati con controllo automatico ex 36-bis: in questo caso, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni (e non 60) dal ricevimento della comunicazione. Tali disposizioni si applicheranno alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1.01.2025.

Si ricorda che in caso di rateazione, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, o di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

  • insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso non superiore a 10.000 euro;
  • tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni.

Si ricorda che l’invio degli avvisi bonari è sospeso dal 1.08 al 31.08. Più precisamente, la sospensione riguarda i seguenti atti:

  • avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972);
  • avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973);
  • avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1, c. 412 L. 311/2004;
  • lettere di compliance disciplinate dall’art. 1, cc. da 634 a 636 L. 190/2014.

Mentre il termine dei 60 giorni (dal 2025, invece 30 giorni ancora per questo agosto 2024) per il versamento delle intere somme dovute o della prima rata è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

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