Amministrazione e bilancio
09 Ottobre 2024
Oltre che all’organo di controllo societario, collegio sindacale o sindaco unico, anche sul soggetto incaricato della revisione legale ricade il compito di segnalazione all’organo amministrativo per l'anticipata emersione della crisi.
Le modifiche introdotte all’art. 25-octies del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) dal D.Lgs. 136/2024 (decreto Ccorrettivo-ter), in vigore dal 28.09.2024, estendono gli obblighi di segnalazione, ai fini dell’istanza di composizione negoziata, anche al revisore.
Con riguardo alle società che abbiano nominato un organo di controllo, attribuendogli anche la funzione di revisione, non ci sono particolari differenze rispetto a prima, mentre, nel caso in cui le società abbiano nominato distintamente un organo di controllo e un revisore, entrambi dovranno, nel caso si verifichino i presupposti, effettuare la segnalazione. I presupposti per i quali effettuare la segnalazione sono lo stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà.
Ora, se per il sindaco la situazione di crisi o di insolvenza si può riscontrare nel corso delle verifiche trimestrali oppure durante la partecipazione ai Consigli di amministrazione, ci si chiede cosa cambia per la figura del revisore. Per il revisore nascono obblighi e responsabilità che dovranno essere regolamentate per evitare pericolose incertezze interpretative.