Imposte dirette
22 Maggio 2024
La Cassazione ripristina in modo surrettizio il giudizio dell’antieconomicità nel diritto di deduzione/detrazione fiscale, inteso come proporzionalità tra il quantum corrisposto e il vantaggio conseguito.
La Corte di Cassazione (ordinanza 8.05.2024, n. 12511) a fronte di una ritenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. in tema di inerenza e corrispondente onere della prova,ha ritenuto che in materia di Iva è possibile individuare indicazioni di analoga portata a quelle di supporto causale all’inerenza nel reddito d’impresa, in raccordo al quale essa riassume il paradigma della relazione tra i costi e l’attività economica.
La Corte ha ritenuto che, in ordine all’onere della prova, appaia suscettibile di assumere rilievo anche un giudizio di congruità e anti-economicità della spesa, inteso come proporzionalità tra il quantum corrisposto e il vantaggio conseguito. A tale specifico proposito ha però ritenuto necessario un distinguo tra imposte dirette e Iva.
In tema di imposte dirette, l’Amministrazione Finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa.