Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Maggio 2024
Con l’ordinanza 9.05.2024, n. 12722 la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo il quale è onere del giudice tributario provvedere al calcolo della sanzione risultante dal cumulo giuridico.
È onere del giudice tributario, investito di dirimere la controversia in ordine alle sanzioni correlate a plurime violazioni tributarie interessate dal principio della progressione o continuazione, provvedere al calcolo della sanzione risultante dal cumulo giuridico. E a questo onere è soggetto anche il giudice chiamato in causa a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento con la quale è stato dato seguito alla richiesta delle sanzioni amministrative dovute in base alla precedente pronuncia. È questo l’importante principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9.05.2024, n. 12722.
Nel caso esaminato, a seguito della mancata compilazione del quadro RW per gli anni d’imposta 2004-2011, l’Ufficio emetteva due avvisi di contestazione in relazione ai quali veniva determinata un’unica sanzione tenendo conto della violazione più grave.
Nel giudizio di primo grado incardinato con ricorso unitario (con sentenza poi passata in giudicato), il Collegio giudicante annullava la pretesa impositiva limitatamente ad un atto di contestazione relativo agli anni d’imposta 2004-2008; viceversa, per le restanti annualità, la sanzione amministrativa veniva confermata con conseguente richiesta nella misura integrale.