IVA
04 Dicembre 2024
La Corte di Giustizia Europea (causa C-622/23) si è pronunciata sull’art. 2, par. 1, lett. c) della Direttiva Iva, per il quale sono soggette a Iva le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
La questione controversa riguardava se l’art. 2, par. 1, lett. c) della direttiva Iva dovesse essere interpretato nel senso che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente a oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi soggetta a Iva, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva Iva.
Il giudice europeo nella sentenza evidenzia preliminarmente come, per la giurisprudenza della Corte, una prestazione di servizi viene effettuata “a titolo oneroso”, solo quando tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni: il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio individuabile fornito al destinatario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.