Accertamento, riscossione e contenzioso
14 Settembre 2021
Secondo il messaggio n. 2903/2021, è stata completata la verifica sui contribuenti che non hanno compilato il quadro RR, né versato i contributi obbligatori.
L’Inps ha ultimato le operazioni di elaborazione e invio delle comunicazioni di debito in seguito alle estrazioni dei dati fiscali di coloro che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel modello Unico Persone Fisiche 2016, anno di imposta 2015, e per i quali non risulta presente la compilazione del quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi, né risulta effettuato alcun versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria sui redditi stessi: la c.d. Operazione Poseidone.
È da sottolineare che sono interessati dall’operazione in argomento tutti i soggetti che hanno indicato l’avvenuta produzione di reddito ai fini fiscali nei quadri RE – LM (Autonomo) oppure RH della dichiarazione dei redditi nell’ipotesi di associazione tra professionisti o società semplice per i redditi di lavoro autonomo, che hanno omesso la compilazione del quadro previsto per la determinazione della contribuzione previdenziale dovuta e risultano obbligati al pagamento dei contributi in Gestione Separata Inps, di cui all’art. 2, c. 26 e seguenti, L. 335/1995.
Per tutti i soggetti rientranti nei criteri sopracitati, è predisposto l’invio di una comunicazione di iscrizione, se assente, alla Gestione Separata e contenente la quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 116, c. 8, lett. b) L. 388/2000.
L’Inps precisa che eventuali contestazioni dei contribuenti destinatari delle comunicazioni di debito che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza o hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento in base a quanto previsto negli statuti o regolamenti delle casse professionali autonome, saranno esaminate tenendo in considerazione le sentenze della Corte di Cassazione, dove è stato affermato l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps in assenza della contribuzione presso la Cassa autonoma previdenziale (sentenze nn. 30344/2017, 30345/2017, 1172/2018, 2282/2018 e 1643/2018).
Infine, viene rilevato che l’art. 37, c. 2, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, ha disposto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, c. 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. L’art. 11, c. 9 D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, ha disposto che i termini di prescrizione riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, c. 9 L. 335/1995, sono sospesi per il periodo dal 31.12.2020, data di entrata in vigore del D.L. 183/2020, al 30.06.2021 per la durata di 182 giorni e che riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.