Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
17 Maggio 2024
La disciplina normativa e impositiva dei premi erogati ad atleti e tecnici sportivi operanti nell’area del dilettantismo.
Il D.Lgs. 36/2021, nelle more di riordinare la complessiva disciplina delle prestazioni sportive svolte da lavoratori e volontari, non tralascia quella relativa ai premi sportivi erogati agli atleti e tecnici nell’area del dilettantismo che, dal 1.07.2023, trovano una specifica qualificazione, normativa e fiscale, ai sensi dell’art. 36, c. 6-quater.
La disposizione in oggetto definisce sostanzialmente i requisiti oggettivi e soggettivi per qualificare tali somme come premi sportivi e non come ordinari compensi.
“Le somme (sono) versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo”. Ne sono quindi potenzialmente destinatari:
Manuale schematico che illustra tutti gli aspetti pratici, gli adempimenti, le soluzioni statutarie e le scelte ottimali per gli Enti sportivi.
Le somme sono erogate “per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche”.
Pertanto, la disciplina circoscrive la qualificazione di “premio” quale somma erogata al prestatore:
Il trattamento impositivo dei premi sportivi costituisce un’ulteriore novità introdotta dalla riforma giacché, dal 1.07.2023, le somme erogate a suddetto titolo sono “inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, e non più redditi diversi ex art. 67, lett. m) del Tuir.
Pertanto, ai sensi dell’art. 36, c. 6, i premi corrisposti dal 1.07.2023 saranno assoggettati al seguente trattamento impositivo:
Come espressamente richiamato dall’art. 3, c. 4 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, i premi posso essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da servizi e in tal caso facendo riferimento al valore nominale (se trattasi ad esempio di ticket o buoni) o al valore normale quale quello riferibile ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi.
Fermo restando l’obbligo di certificazione dei premi erogati fino al 30.06.2023 quali redditi diversi ex art. 67, lett. m) del Tuir, dal 1.07.2023 il sostituto sarà obbligato unicamente trasmettere il modello 770 dichiarando le eventuali ritenute operate, compilando il Prospetto G – Premi e vincite – del quadro SH della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
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