Estero
05 Ottobre 2024
Riepilogo dei termini e delle regole da seguire per avvalersi della dichiarazione d’intento.
I soggetti che effettuano cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie per un valore superiore al 10% del proprio volume d’affari sono definiti esportatori abituali. Tali soggetti possono avvalersi di una dichiarazione d’intento per effettuare acquisti senza l’applicazione dell’Iva, nel limite del plafond disponibile. L’ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni e cessioni intracomunitarie e assimilate effettuate nel corso dell’anno solare precedente, determina l’ammontare (il plafond fisso) degli acquisti che possono essere effettuati in non imponibilità Iva.
L’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare, come anticipato, da apposita dichiarazione trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate; quest’ultima rilascia una specifica ricevuta telematica, con indicazione del protocollo di ricezione.
Il sistema sopra descritto richiede il rispetto di determinate tempistiche, affinché il fornitore/prestatore dell’esportatore abituale possa regolarmente emettere fattura senza Iva, evitando di incorrere in sanzioni. In particolare, si ricorda che la dichiarazione d’intento deve essere emessa, ossia trasmessa all’Agenzia delle Entrate e comunicata alla controparte, ante effettuazione dell’operazione.
Ai fini Iva, in base alle disposizioni dell’art. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in caso di cessioni di beni l’effettuazione dell’operazione è data dalla consegna/spedizione della merce mentre per le prestazioni di servizi l’effettuazione coincide con il pagamento o l’emissione della fattura se precedente.
Così, ad esempio, se l’esportatore Alfa Srl emette (trasmette all’Agenzia delle Entrate) una dichiarazione d’intento in data 3.10 destinata al fornitore Gamma Srl per acquisto di beni, tutte le consegne successive alla data del 3.10 saranno operazioni senza Iva, mentre eventuali consegne precedenti (es. 1.10) dovranno essere fatturate con l’applicazione dell’Iva, a prescindere dal momento in cui il fornitore decida di emettere la fattura di riferimento; in altri termini, le fatture relative a consegne effettuate ante dichiarazione d’intento, dovranno essere emesse con l’applicazione dell’imposta.
Il fornitore, invece, è tenuto a effettuare la verifica mediante accesso al proprio “Cassetto fiscale”, per monitorare le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento ricevute.
In sede di emissione della fattura elettronica, il cedente/prestatore dovrà compilare il file .xml indicando la Natura operazione N3.5, riportando nel blocco “Altri dati gestionali” la dicitura “INTENTO”, il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 23092120311111111-000001) e la data della ricevuta telematica.
Il fornitore dell’esportatore abituale emette la fattura come non imponibile Iva, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Lo stesso, infine, deve monitorare il plafond dichiarato dall’esportatore abituale: al superamento della soglia dichiarata dall’esportatore, il cedente/prestatore deve emettere fatture con Iva, salvo che il cliente fornisca una nuova dichiarazione d’intento.