Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
19 Novembre 2024
Attiva la funzione per assolvere l’obbligo di comunicazione dei rimborsi forfettari erogati ai volontari sportivi.
Come si suol dire, meglio tardi che mai! È stata finalmente implementata la funzione che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) permette di ottemperare all’obbligo, connesso alle sostanziali modifiche apportate dal D.L. 71/2024 all’art. 29 D.Lgs. 36/2021, di comunicare i nominativi dei volontari sportivi che, nello svolgimento dell’attività sportiva, ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Pertanto, dal 14.11.2024 è attiva nella sezione Lavoro sportivo del RASD il modulo Volontari che permette di adempiere al suddetto obbligo comunicativo con i seguenti passaggi:
1. avviare la procedura di inserimento con la funzione “nuovo volontario”;
2. inserire il nominativo del volontario digitando il Codice Fiscale o il Cognome nel campo “Persona” (laddove il nominativo fosse già presente, ad esempio in occasione di tesseramento, la piattaforma lo propone in automatico altrimenti si potrà procedere a creare una nuova anagrafica);
3. indicare l’Organismo Sportivo o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o evento sportivo e il codice dell’attività svolta dal volontario che può essere reperito, andando nella cartella “Attività” della ASD/SSD, oppure nella sezione “Attività/Elenco attività” dell’Organismo Sportivo;
4. inserire la data di inizio dell’attività/evento svolta dal volontario e l’importo del rimborso a forfait riconosciuto per l’attività indicata, facendo attenzione ad inserire un valore positivo diverso da zero e comunque non superiore a 400 euro.
Una volta effettuato l’inserimento, alla comunicazione salvata viene attribuito un codice progressivo di registrazione (ID) e sarà possibile modificare o cancellare i dati entro 60 giorni dal loro inserimento.
Tutti i passaggi sono stati dettagliati con una chiara illustrazione descrittiva nel manuale di gestione volontari sportivi disponibile nella sezione delle guide.
Come anticipato in premessa, l’implementazione del modulo volontari del RASD è stata resa accessibile dal 14.11.2024 mentre l’obbligo comunicativo decorre già dallo scorso 1.06.2024 (2° trimestre 2024), data di entrata in vigore del D.L. 71/2024.
Pertanto, laddove nell’intercorrente periodo di adeguamento del RASD gli Enti sportivi si fossero avvalsi della prestazione di volontari in riferimento alle quali avessero erogato, conformemente alle delibere degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., rimborsi forfettari nei limiti di cui all’art. 29 D.Lgs. 36/2021, potranno (e dovranno) procedere ad inserire i dati con riferimento alle prestazioni “amatoriali” eventualmente ricevute nel secondo (per il solo mese di giugno) e 3° trimestre 2024, ritenendosi giustificata, per oggettivo impedimento tecnico, la comunicazione inviata oltre la prescritta scadenza del fine del mese successivo al trimestre di svolgimento di svolgimento delle prestazioni sportive (attenzione non di erogazione del compenso!) del volontario sportivo, spirata per i trascorsi trimestri rispettivamente il 31.07 e 31.10 scorso.