Diritto del lavoro e legislazione sociale

29 Giugno 2024

Genitore lavoratore: ok al trasferimento anche ove la famiglia risiede

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42-bis, c. 1 D.Lgs. 151/2001, stabilendo che il dipendente pubblico con figli minori fino a 3 anni può essere trasferito anche dove la famiglia ha la residenza.

L’art. 42-bis, c. 1 D.Lgs. 151/2001 prevede che “il genitore con figli minori fino a 3 anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.

Nel caso di specie, una dipendente del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, residente, insieme al proprio nucleo familiare composto da coniuge e 2 figli (di cui uno minore di 3 anni), in un Comune dell’hinterland di Napoli, ha presentato un’istanza di trasferimento temporaneo al Comando dei Vigili del fuoco di Napoli, istanza che è stata rigettata dall’amministrazione di appartenenza “in ragione del fatto che (oltre a non esservi disponibilità di posti vacanti nella sede richiesta) il coniuge dell’interessata prestava servizio in Molise”.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, con sentenza 28.07.2022, n. 964, ha accolto il ricorso promosso dalla dipendente avverso il provvedimento di diniego, sostenendo che l’articolo in questione non andrebbe interpretato “in senso strettamente letterale a pena di avallare situazioni palesemente irragionevoli come quella in cui il coniuge lavori a pochi chilometri dalla sede in cui viene richiesto il trasferimento, ma questa si trovi oltre il confine di una diversa Regione”.

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