Accertamento, riscossione e contenzioso
27 Ottobre 2023
A breve verranno infatti soppressi i garanti dei contribuenti attualmente operanti presso le Direzioni regionali delle Entrate e le Direzioni delle Province autonome.
Secondo quanto espressamente previsto nell’art. 4, c. 1, lett. i) L. 111/2023 (delega al Governo per la riforma fiscale), in luogo degli attuali garanti territoriali verrà istituito un unico Garante nazionale del contribuente, operante in veste di organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta e del quale dovranno essere istituiti e definiti i compiti istituzionali dai decreti attuativi della riforma fiscale.
Non sono previste attribuzioni di nuovi poteri di azione al Garante nazionale, rispetto a quelli, già molto modesti, attualmente previsti dall’art. 13 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Una simile operazione ha il senso di una vera e propria ulteriore, e forse anche definitiva, resa in ordine a quella figura di garanzia per i contribuenti introdotta nella L. 212/2000 con lo scopo di arginare, il più possibile, gli eccessi dell’Amministrazione Finanziaria.
Questa sensazione di abbandono dell’istituto di garanzia dei contribuenti è confermata, almeno indirettamente, anche dal fatto che la disposizione in oggetto non era presente nella prima versione della delega per la riforma fiscale. La soppressione dei Garanti regionali e provinciali è il frutto di un “emendamento mirato”, inserito nel corso dell’iter parlamentare che ha approvato il testo finale della L. 9.08.2023, n. 111.
C’è anche un altro elemento che porta a ritenere come misura anomala quella in commento. Sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 4 della Legge delega, la cui rubrica è “Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente”, la soppressione dei Garanti territoriali e la sostituzione degli stessi con un unico Garante su base nazionale, appare in contrasto con le altre disposizioni che prevedono invece il rafforzamento di alcuni fondamentali principi giuridici a tutela dei contribuenti.
Allontanare la figura di garanzia dalle sedi territoriali attuali è un rischio che potrebbe portare ad un ulteriore marginalizzazione di questa figura di garanzia che sarà sempre più distante dai suoi interlocutori naturali e dalle loro istanze.
Dopo 23 anni dall’istituzione dei Garanti dei contribuenti, il bilancio che si può fare sul ruolo e sulla figura stessa del Garante del contribuente non è certamente positivo. Ma di tale responso non ne hanno colpa i Garanti stessi bensì il legislatore.
Il maggior difetto, all’origine della figura di garanzia dei contribuenti, è stato quello di non attribuire agli stessi poteri di intervento, lasciandoli spesso impossibilitati di agire incisivamente a tutela dei diritti spesso prevaricati o abusati dalla pubblica amministrazione.
In alcuni casi il loro intervento ha però portato all’attenzione dei vertici politici e amministrativi questioni importanti per i contribuenti e per chi li assiste come nel recente caso delle duplicazioni di dati e informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate con la famigerata comunicazione a consuntivo degli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese nel periodo Covid.
La delega per la riforma fiscale poteva essere l’occasione per rilanciare questa figura, attribuendoli veri e incisivi poteri d’intervento in grado di incidere sull’operato dell’Amministrazione Finanziaria.
Saranno i successivi decreti attuativi della riforma fiscale a dover delineare, con precisione, la nuova figura del Garante nazionale dei contribuenti. Nel frattempo, i Garanti regionali e provinciali possono cominciare a preparare le valigie perché il loro definitivo addio è ormai imminente.