Società e contratti
15 Ottobre 2024
L’art. 16, c. 1, lett. b) del decreto correttivo approvato il 30.04.2024 apporta modifiche all’art. 172, c. 7 del Tuir, supportando la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria in ordine al doppio test di vitalità economica.
A seguito della novità legislativa, l’art. 172, c. 7 del Tuir assumerà la più composita struttura che si riporta sotto: “Le perdite delle società che partecipano alla fusione compresa la società incorporante possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o dalla incorporante … La possibilità di riporto in diminuzione è subordinata alla condizione che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:
– all’esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia, risulti un ammontate di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica e un ammontare per spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all’art. 2425 c.c. superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori;
– all’intervallo di tempo decorrente tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia e la data di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontate di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica e un ammontare per spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all’art. 2425 c.c. ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”.