Estero
03 Gennaio 2024
Se la fusione transnazionale non modifica il perimetro del consolidamento, il consolidato fiscale può proseguire.
È ammessa la retrodatazione contabile e fiscale di una fusione transfrontaliera di soggetti che redigono il bilancio secondo i principi internazionali; inoltre, la trasformazione della “subsidiary in branch” dopo la fusione non interrompe il consolidato fiscale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 29.12.2023, n. 486.
In via preliminare può essere opportuno ricordare che, nell’ambito del consolidato fiscale, i casi di interruzione della tassazione di gruppo sono costituiti da:
Ulteriormente l’art. 117, c. 2-ter del Tuir (così come modificato da D.Lgs. 14.09.2015, n. 147) prevede che i soggetti residenti in Stati UE/SEE, controllati ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1) c.c. da soggetti residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE/SEE o in Stati extra UE con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni, possono esercitare l’opzione per il consolidato in qualità di controllate mediante una stabile organizzazione come definita dall’art. 120, c. 1-bis del Tuir.
Secondo quest’ultima disposizione, si considerano controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti residenti in Stati UE/SEE, a condizione che questi ultimi (di seguito anche “controllate UE/SEE”):
Nel caso esaminato nell’interpello in commento, Alfa è una società francese che controlla l’italiana Beta. Entrambe le società sono “Ias adopter” e Beta aderisce al consolidato di AlfaItalia Spa (consolidante designata). Viceversa, Alfa è esterna al consolidato fiscale. La fusione tra Alfa e Beta (c.d. “consolidato tra sorelle”) è prevista nella forma di “business combination under common control”, da contabilizzare in continuità di valori secondo il documento Opi 2R di Assirevi.
In particolare, a seguito dell’operazione di fusione, la società Beta (consolidata/incorporata) da società di diritto italiano viene “trasformata” in una stabile organizzazione estera della società francese Alfa.
In coerenza con quanto visto dal richiamato art. 120, c. 1-bis del Tuir, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che questa situazione consente di non modificare il perimetro del consolidamento né la situazione reddituale e patrimoniale del consolidato fiscale, a condizione che:
Nella sostanza, nel caso in esame, il rapporto di consolidamento tra la consolidante designata (AlfaItalia Spa) e la “nuova” stabile organizzazione di Alfa, a seguito della fusione prospettata non si interrompe in quanto la fusione non modifica la situazione esistente anteriormente all’operazione. A conferma basti considerare che: