Società e contratti
04 Dicembre 2024
A chi si apprestasse, con la fine dell’anno, a portare a termine operazioni straordinarie, si riepilogano i passaggi salienti dell’operazione di fusione.
Per prima cosa occorre obbligatoriamente redigere il progetto di fusione da parte dell’organo amministrativo, i cui elementi essenziali sono (ex art. 2501-ter, c. 1 c.c.):
– il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
– l’atto costitutivo della risultante/incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione (pertanto con il nuovo capitale sociale eventualmente aumentato per effetto della fusione);
– il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro (non superiore al 10% del valore nominale delle azioni/quote assegnate). Se non vi è nessun concambio è sufficiente esplicitare ciò nel progetto;
– le modalità di assegnazione delle azioni/quote della risultante/incorporante;
– la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;