Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Settembre 2024
Nel caso di fusione per incorporazione, l’avviso di accertamento dev’essere notificato alla società incorporante. Conseguenze pratiche per i rapporti di fatturazione precedenti all'operazione.
La Cassazione (sentenza n. 24579/2022) ha già avuto modo di pronunciarsi sul piano tributario in merito all’efficacia estintiva della cancellazione della società dal Registro delle Imprese a seguito di fusione in punto di notificazione di atti tributari. Con tale sentenza è stata dichiarata nulla la notifica di un avviso di accertamento indirizzato ad una società oggetto di fusione, effettuata in data successiva alla sua incorporazione, non rendendosi applicabile in tale caso la perpetuità di vita quinquennale per la notifica degli atti tributari prevista dall’art. 28, c. 4, D.Lgs. n. 175/2014.
La questione assume rilevanza anche per altri fini, come ad esempio per il rapporto di fatturazione in ordine a scambi commerciali intercorsi con l’incorporata anteriormente al processo d’incorporazione e a tale data non ancora fatturati.
A tale proposito e preliminarmente si deve considerare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n 21970/2021 siano intervenute sulla natura giuridica della fusione, ritenendo che la cancellazione a seguito della fusione determini l’estinzione della incorporata, unitamente al verificarsi di un fenomeno successorio a titolo universale sulle situazioni giuridiche soggettive.