Amministrazione e bilancio
13 Dicembre 2024
Il decreto Irpef/Ires ha riscritto la disciplina relativa alle esimenti in presenza delle quali le limitazioni al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione di fusione e scissione non sono applicabili.
L’art. 15, c. 1, lett. b) del decreto in materia di riforma Ires/Irpef (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3.12.2024) ha modificato il trattamento applicabile alle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione. In particolare, sulla base di questa nuova disposizione:
– il valore del patrimonio netto della società che riporta le perdite (determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c.) deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto scelto tra quelli di cui all’art. 2409-bis, c. 1 c.c. e al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 64 c.p.c.;
– la possibilità di riporto in diminuzione è subordinata al fatto che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo all’intervallo di tempo decorrente tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia (ai sensi dell’art. 2504-bis c.c.) e la data di efficacia della fusione, risulti un ammontare di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica e un ammontare per spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 c.c., ragguagliato all’anno superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori.