Procedure concorsuali

07 Dicembre 2024

Fusione di società in concordato preventivo

Sovente accade che, nell’ambito delle attività previste nel Piano di concordato, sia compresa anche un’operazione straordinaria, qual è la fusione, che consenta il riassetto della società.

L’art. 116 del Codice della crisi, così come novellato dal decreto Correttivo-ter, risolve la questione afferente all’opposizione dei creditori alla fusione societaria così come disciplinata dall’art. 2503 c.c.; in particolare, il Codice della crisi prevede la disapplicazione della norma del Codice Civile. Tuttavia, a tal fine, l’opposizione alla fusione deve essere proposta come opposizione all’omologazione e deve essere risolta nell’ambito del procedimento di omologazione del concordato di cui all’art. 48 del Codice della crisi.

In particolare, l’art. 116, c. 1 stabilisce che il piano di concordato deve prevedere espressamente la trasformazione, la fusione o la scissione della società debitrice ed è depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli artt. 2501-ter e 2506-bis c.c. e agli altri documenti previsti dalla legge.

Particolarmente interessante, poi, è l’art. 116, c. 2 che estende tale disciplina a tutti i partecipanti all’operazione, laddove prevede che l’opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti alla fusione, trasformazione o scissione è proposta nel procedimento di cui all’art. 48 del Codice della crisi.

Tra la data dell’ultima delle iscrizioni e l’udienza fissata dal tribunale ai sensi del medesimo art. 48 del Codice della crisi devono intercorrere almeno 45 giorni.

Come ricordato dal Consiglio del Notariato di Firenze, l’applicazione delle norme dell’art. 116 del Codice della crisi produce alcune conseguenze sul piano attuativo, che sembra utile evidenziare. Innanzitutto, alla fusione non può essere data attuazione, mediante la stipula dell’atto di fusione, prima che sia pronunciata la sentenza di omologazione, ai sensi del novellato art. 116, c. 3 del Codice della crisi, salva l’autorizzazione del tribunale all’attuazione anticipata, alle condizioni in detta disposizione previste.

La necessità che il piano di concordato sia depositato unitamente al progetto di fusione e agli altri documenti ancillari previsti dal Codice Civile induce a desumere che la disciplina speciale risulti inapplicabile alle fusioni iniziate prima del deposito della domanda di concordato ex art. 44 del Codice della crisi, seppur condizionate all’omologa del medesimo concordato preventivo, perché non sarebbe possibile rispettare la prescrizione dell’art. 116, c. 1 del Codice della crisi (cfr. Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, n. 91/2024). Inoltre, poiché il termine per l’esercizio del diritto di opposizione dei creditori decorre dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese non della decisione dei soci, ma del progetto di fusione unitamente al piano di concordato, ne deriva che oggetto dell’opposizione è allora la fusione quale rappresentata nel progetto e nel piano di concordato, e non se, e quale (cfr. art. 2502 c.c.), deliberata dall’assemblea, come invece previsto nel Codice Civile.

Infine, l’art. 116, c. 4 del Codice della crisi prevede che, una volta intervenuta l’omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l’invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.

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