IVA

20 Gennaio 2024

Frode carosello: detrazione Iva e ripartizione onere della prova

La Corte di Giustizia UE afferma che, in ipotesi di frode del cedente, non possono essere richieste al cessionario verifiche di competenza dell’Amministrazione Finanziaria e non può essere negato il diritto alla detrazione dell’Iva.

La causa C-537/2022 rimessa al giudice eurocomunitario riguarda la contestazione a una società ungherese che aveva acquistato attrezzature per uffici da un fornitore che, a seguito delle verifiche eseguite dall’autorità fiscale, risultava essere un soggetto evasore, senza alcuna struttura, senza personale dipendente e che non aveva effettuato alcun adempimento fiscale.

L’Amministrazione Finanziaria aveva quindi disconosciuto il diritto alla detrazione Iva in capo al cessionario, ritenendo che le fatture fossero relative a operazioni inesistenti.

Nei giudizi di merito sono state confermate le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria in ragione del fatto che il soggetto cessionario non avrebbe agito con la dovuta diligenza e non avrebbe dimostrato di aver effettuato le adeguate verifiche sul soggetto cedente per escludere di essere inserito nell’ambito di una frode commessa dal fornitore.

La causa viene rimessa dunque al giudice eurocomunitario da parte dei giudici di legittimità ungheresi.
Tra i vari quesiti posti alla Corte UE risulta di particolare interesse la tematica della ripartizione dell’onere della prova ai fini del diritto alla detrazione dell’Iva.

In tal senso i giudici affermano che l’Amministrazione Finanziaria, in presenza di una frode Iva, per negare il diritto alla detrazione non deve limitarsi a dimostrare che l’operazione è inserita nell’ambito di una frode, ma deve:

  • identificare gli elementi a fondamento della frode stessa e provarne le relative condotte;
  • dimostrare che il cessionario ha partecipato attivamente alla frode o che quantomeno sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

Infine, i giudici affermano che non può gravare sul cessionario l’onere di effettuare controlli e verifiche sul cedente, eccessivamente complesse, difficoltose, che non sono di sua competenza e di cui non ha i poteri (come, ad esempio, la verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali dichiarativi e di versamento dei tributi della controparte commerciale).

L’auspicio è che i principi richiamati nella sentenza eurocomunitaria in commento diano impulso al legislatore nazionale, ovvero all’Amministrazione Finanziaria, per individuare un elenco preciso e circoscritto di attività e controlli che un soggetto passivo debba attuare per non vedere disconosciuto, ex post, il proprio diritto alla detrazione dell’Iva qualora la propria controparte commerciale risulti essere attore di operazioni fraudolente.

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