Imposte dirette
14 Novembre 2022
Con la circolare n. 35/E/2022 l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle previsioni del Decreto Aiuti-bis, adottando un orientamento restrittivo in merito al caso di superamento della “nuova” soglia di esenzione.
Il D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), convertito con modificazioni dalla L. 142/2022, ha previsto, per il solo 2022, in deroga all’art. 51, c. 3 del Tuir, che non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite annuo di 600 euro. Con la circolare 4.11.2022, n. 35/E l’Agenzia delle Entrate ha descritto le modalità di applicazione di tale misura.
Ambito soggettivo – La disciplina si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo ll’art. 51 del Tuir. Inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, non rientrando nella normativa del c.d. “welfare aziendale”.
Ambito oggettivo – L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, solo per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’art. 51, c. 3 del Tuir come segue:
Concetto di utenze “domestiche” – Per utenze “domestiche” si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che sostengano effettivamente le spese. È possibile, inoltre, comprendervi:
Operatività per datore e lavoratore – Il datore, nel rispetto della normativa sulla privacy, per procedere dovrà:
Importante notare, infine, i seguenti aspetti:
Effetti del superamento del limite – Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al limite di 600 euro.
Rispetto a tutto quersto, sarà necessario capire le innovazioni che verranno portate dal c.d. Decreto Aiuti-Quater che, come sembra, dovrà innalzare il limite di fringe e utenze da 600 a 3.000 euro: fondamentale sarà comprendere se tutto si limiterà a un’ulteriore variazione della soglia o se, inverce, saranno apportate anche innovazioni sui meccanismi di tassazione.
Rapporti con il bonus carburante – Il nuovo regime, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.
Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 3, ultimo periodo, del Tuir, se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.