Imposte dirette

29 Marzo 2024

Fringe benefit sui prestiti ai personale dipendente

Con la circolare 7.03.2024, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. 145/2023).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7.03.2024, n. 5/E, ha fornito le istruzioni operative alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Anticipi.
Nello specifico, con il D.L. 145/2023 è stato modificato l’art. 51, c. 4, lett. b), primo periodo del Tuir, variando, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, la gestione dei finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti e modificando la modalità di quantificazione del fringe benefit connesso a essi.

L’ambito applicativo della norma fa riferimento a tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata e i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni. Rientrano in tale ambito applicativo a titolo di esempio, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio.

Ricordiamo innanzitutto che la regola in vigore fino al 2022 prevedeva che, per i prestiti eventualmente concessi ai dipendenti, si dovesse determinare il compenso in natura, confrontando gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascuna annualità con quelli calcolati in base al tasso di interesse effettivamente applicato al prestito e considerando il 50% di tale differenza. Pertanto, la formula da applicare era la seguente: [(interessi al TUR al 31.12 di ciascun anno – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFIT

L’ebook che analizza le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può rimborsare al dipendente le spese sostenute e i fringe benefit, ossia le remunerazioni e i benefici in natura che il datore di lavoro può riconoscere a favore del personale dipendente.

Per far fronte alle variazioni che fra l’anno 2022 e il 2023 hanno caratterizzato il TUR, è stato modificato con il decreto Anticipi il riferimento temporale per l’individuazione del TUR; pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i prestiti a tasso variabile, il TUR da utilizzare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata, in sintesi: [(interessi al TUR alla data di scadenza di ciascuna rata – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito, in sintesi: [(interessi al TUR alla data di concessione del prestito – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

Rimane, pertanto, invariata la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito concesso al dipendente, nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti.
L’importo del fringe benefit determinato verrà pertanto assoggettato a imposta alla fonte al momento del pagamento di ciascuna rata, salvo eventuali variazioni in sede di conguaglio.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che, anche se la modifica della determinazione del benefit è entrata in vigore il 17.12.2023, il datore di lavoro avrà comunque provveduto al conguaglio fiscale di fine anno tenendo conto delle nuove regole sopra riportate.

Ricordiamo che i benefit connessi ai finanziamenti erogati ai dipendenti rientrano nel limite di esenzione di 258,23 euro fissato dal comma 3 del medesimo articolo, aumentato, limitatamente al periodo d’imposta 2024, a 1.000 euro, elevato ulteriormente a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

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