Lavoro
05 Maggio 2023
Il Decreto Lavoro ripropone l’innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro anche per il 2023 ma il beneficio non riguarda tutti i lavoratori.
Anche per l’anno d’imposta 2023 il limite complessivo di non imponibilità per i fringe benefit aziendali viene fissato a 3.000 euro, ma solo per i lavoratori con figli a carico. È una delle novità previste dal Decreto Lavoro in corso di pubblicazione e anticipate dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dello scorso 1.05.2023.
Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico la soglia resta, invece, fissata al limite ordinario di 258,23 euro.
L’innalzamento della soglia a 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3 del Tuir, giunge sulla scia dell’analoga misura introdotta per l’anno d’imposta 2022 dall’art. 3, D.L. 18.11.2022, n. 176, per far fronte al caro bollette.
La nuova disposizione, prevista limitatamente al periodo d’imposta 2023, si rivolge, tuttavia, a una platea più limitata poiché il prerequisito dei figli a carico non era contemplato nella precedente disposizione.
Per l’individuazione dei “figli a carico” occorre fare riferimento all’art. 12, c. 2 del Tuir, che considera fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Ricordiamo che i fringe benefit sono generalmente beni e servizi aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione, ascrivibili a diverse categorie; nei casi più comuni possono riguardare la concessione di un’autovettura aziendale, di un telefono cellulare o altri dispositivi mobili, di buoni pasto ma anche immobili assegnati a dipendenti e prestiti personali.
Come lo scorso anno, rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Non v’è obbligo di concedere tali somme ad una platea omogenea di beneficiari né a particolari categorie di dipendenti (come richiesto, invece, per i piani di welfare aziendale) e il datore di lavoro può decidere di corrispondere fringe benefit ad personam, a prescindere da festività o particolari ricorrenze.
È opportuno sottolineare che il limite di non imponibilità (sia di 3.000 che di 258,23 euro) in capo al lavoratore, cumula più benefit determinati con criteri differenti; il datore di lavoro, in fase di conguaglio, dovrà verificarne complessivamente il superamento anche con riferimento ai beni e ai servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. La soglia di non imponibilità non rappresenta una franchigia ma opera come limite assoluto, pertanto, il superamento di essa comporta l’assoggettamento a tassazione ed a contribuzione del valore complessivamente erogato al lavoratore nel medesimo anno d’imposta e non della sola quota eccedente.
Infine, in merito al requisito dei figli a carico e tenuto conto dei citati obblighi in capo ai datori di lavoro, nella loro veste di sostituti d’imposta, sarà opportuno che i lavoratori dichiarino il possesso dei requisiti, per poter beneficiare del più ampio limite dei 3.000 euro previsti.