Paghe e contributi
19 Febbraio 2025
I dati all’Inps per i compensi fringe benefit e stock option, erogati nel periodo d’imposta 2024 a chi è cessato dal servizio, devono essere inviati entro il 28.02.2025.
L’Inps, con il messaggio 11.02.2025, n. 509, ha comunicato che, entro il 28.02.2025, devono essere inviati i dati per i compensi da fringe benefit e stock option, erogati nel periodo d’imposta 2024 a chi è cessato dal servizio, ricordando l’art. 51, c. 1 del Tuir che prevede: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tale ampia definizione, precisa l’Inps ricomprende anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
La citata disciplina è stata modificata, per il solo anno d’imposta 2024, dall’art. 1, c. 16 L. 213/2023 che, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, ha innalzato da 258,23 a 1.000 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.