Amministrazione del personale
04 Agosto 2023
Con circolare 1.08.2023, n. 23/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulla corretta applicazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori con figli a carico.
Il 1.08.2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare contenente i chiarimenti per la corretta applicazione del nuovo limite di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit, innalzato a 3.000 euro dall’art. 40 D.L. 48/2023, convertito nella L. 85/2023, ma solo per i lavoratori con figli a carico.
La condizione di figli a carico fa riferimento all’art. 12, c. 2 del Tuir, nel rispetto dei limiti reddituali ivi indicati (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni; 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni). La circolare in commento ha fornito alcune importanti precisazioni che possiamo riassumere come segue:
Riguardo alla ripartizione del beneficio tra i genitori lavoratori, la circolare in commento ha definitivamente sgombrato il campo da ogni dubbio:
Per l’applicazione del nuovo limite i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. La dichiarazione non ha una forma predeterminata e può essere resa con modalità concordate con il datore di lavoro. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) per i successivi controlli.
Nel caso di perdita dei requisiti, avvenuta successivamente alla predetta dichiarazione, il lavoratore dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo è tenuto a recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.
Dove presenti le RSU, i datori di lavoro che applicheranno il maggior limite in commento sono tenuti a effettuare un’informativa preventiva; tale informativa potrà tuttavia essere prodotta al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta 2023.
Infine, le somme pagate o rimborsate nel 2023 per le utenze di competenza del 2022 devono essere escluse dalla nuova agevolazione per evitare, ovviamente, la duplicazione del beneficio.
L’agevolazione è cumulabile con il bonus carburante (art. 1, c. 1 D.L. 59/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/2023) e a tal fine i sostituti d’imposta applicheranno i rispettivi limiti in modo distinto (200 euro per i buoni carburante; 3.000 euro per gli altri beni e servizi, compresi eventuali altri buoni carburante).